esperienza e competenza al servizio delle piccole, medie e grandi aziende fino alle multinazionali
Piani di utilizzo
Campionamenti DPR 120/2017
Terre e rocce da scavo
Si forniscono attività di consulenza, supporto tecnico e campionamento delle terre e rocce da scavo secondo il DPR 120/17.
L’art. 2, comma 1, lettera c) del Dpr 13 giugno 2017 definisce come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso.
Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del Dpr, sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti.
Dott.ssa Muriel Consonni
Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestore Ambientale
- Laurea Magistrale Specialistica in Biotecnologie per l’industria e l’ambiente
- Esame di Stato: Biologo
- Abilitazioni Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 9 (siti contaminati) e Cat. 10 (bonifiche amianto compatto e friabile)
338 3741312
muriel.consonni@soluzioni-ambientali.eu
FAQ
Le domande frequenti su Terre e rocce da scavo
Cosa definisce il DPR 120/17?
Definisce le modalità di gestione di terre e rocce da scavo, le relative procedure di campionamento dei terreni e la loro caratterizzazione per il riutilizzo.
Terre e rocce da scavo: quando sono riutilizzabili?
Terre e rocce da scavo sono riutilizzabili quando classificate come sottoprodotti e non rifiuti. Per essere qualificate come sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- devono essere generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo (nell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa e in processi produttivi in sostituzione di materiale da cava)
- sono idonee ad essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento;
- il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti dal D.Lgs 152/06;
- non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per suolo, sottosuolo e acque di falda.
Nel caso in cui il materiale ottenuto rientrasse nella categoria rifiuti cosa bisogna fare?
Per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti viene effettuato il deposito temporaneo attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta presso il sito di produzione nel rispetto delle condizioni imposte dal D.Lgs 152/06.
Nel caso il terreno risulti contaminato cosa devo fare?
Nel caso di terre e rocce risultate non conformi alle CSC - Concentrazioni Soglia di Contaminazione Tab. 1 A/B dell’ Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del DLgs 152/06 e smi è prevista l’attivazione della procedura di bonifica ai sensi dell’ art. 242 o 242 Bis del Dlgs 152/06.
“Dimenticare come scavare la terra e prendersi cura del suolo è dimenticare noi stessi.”
(Mahatma Gandhi)