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Grafica strappo
Piano scavi

Piani di utilizzo

Campionamenti DPR 120/2017

Terre e rocce da scavo

Si forniscono attività di consulenza, supporto tecnico e campionamento delle terre e rocce da scavo secondo il DPR 120/17.
L’art. 2, comma 1, lettera c) del Dpr 13 giugno 2017 definisce come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:

  • scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
  • perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
  • opere infrastrutturali (gallerie, strade);
  • rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso.

Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del Dpr, sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti.

Campionamento terreni, terre e rocce da scavo 1
Campionamento terreni, terre e rocce da scavo 2
Campionamento terreni, terre e rocce da scavo 3
Campionamento terreni, terre e rocce da scavo 4
Campionamento terreni, terre e rocce da scavo 5
Campionamento terreni, terre e rocce da scavo 6

Dott.ssa Muriel Consonni

Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestore Ambientale

  • Laurea Magistrale Specialistica in Biotecnologie per l’industria e l’ambiente
  • Esame di Stato: Biologo
  • Abilitazioni Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 9 (siti contaminati) e Cat. 10 (bonifiche amianto compatto e friabile)
Dott.ssa Muriel Consonni - Responsabile tecnico albo gestori ambientali

FAQ

Le domande frequenti su Terre e rocce da scavo

Cosa definisce il DPR 120/17?

Definisce le modalità di gestione di terre e rocce da scavo, le relative procedure di campionamento dei terreni e la loro caratterizzazione per il riutilizzo.

Testo integrale del DPR 120/17

Terre e rocce da scavo: quando sono riutilizzabili?

Terre e rocce da scavo sono riutilizzabili quando classificate come sottoprodotti e non rifiuti. Per essere qualificate come sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- devono essere generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo (nell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa e in processi produttivi in sostituzione di materiale da cava)
- sono idonee ad essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento;
- il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti dal D.Lgs 152/06;
- non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per suolo, sottosuolo e acque di falda.

Nel caso in cui il materiale ottenuto rientrasse nella categoria rifiuti cosa bisogna fare?

Per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti viene effettuato il deposito temporaneo attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta presso il sito di produzione nel rispetto delle condizioni imposte dal D.Lgs 152/06.

Nel caso il terreno risulti contaminato cosa devo fare?

Nel caso di terre e rocce risultate non conformi alle CSC - Concentrazioni Soglia di Contaminazione Tab. 1 A/B dell’ Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del DLgs 152/06 e smi è prevista l’attivazione della procedura di bonifica ai sensi dell’ art. 242 o 242 Bis del Dlgs 152/06.

“Dimenticare come scavare la terra e prendersi cura del suolo è dimenticare noi stessi.”

(Mahatma Gandhi)