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Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: Categoria 2bis

L’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è un obbligo per tutte le imprese che trasportano in conto proprio i rifiuti in discarica, presso piazzole ecologiche o impianti di recupero senza avvalersi di trasportatori esterni.

Dal sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono tenuti all’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo:

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Largamente utilizzata nel settore edile, in quanto viene effettuato il trasporto dei rifiuti derivanti dai cantieri di costruzione e/o demolizione, l’iscrizione alla categoria 2bis è necessaria anche nel caso in cui un’impresa trasporti i rifiuti presso la propria sede come deposito temporaneo.

È possibile trasportare anche rifiuti connessi alla propria attività (pile, batterie, olio ecc…) prestando attenzione, nel caso di rifiuti pericolosi, di non superare il limite di trasporto giornaliero di trenta chilogrammi o trenta litri.

Per la definizione di rifiuti pericolosi e la loro caratterizzazione rimandiamo al nostro servizio di Consulenza per la caratterizzazione dei rifiuti.

 

Iscrizione e/o rinnovo iscrizione alla Categoria 2bis: Cose a cui prestare attenzione

  • Nel momento della presentazione della domanda di iscrizione alla categoria 2bis, dovrete indicare le targhe dei mezzi che trasporteranno i rifiuti e i relativi codici CER (Codice Europeo dei Rifiuti). Quando cambiate o acquistate mezzi dovrete aggiornare le targhe e se avete la necessità di trasportare un rifiuto nuovo aggiungetelo alla vostra iscrizione prima di trasportarlo. Nel caso non venisse fatto, si rischiano ingenti sanzioni in sede di controllo stradale o di accertamento delle autorità preposte.
  • Per il corretto rinnovo dell’iscrizione alla categoria 2bis, è previsto il pagamento di una tassa annuale di 50 euro all’Albo Gestori Ambientali, da saldare entro il 30 aprile di ogni anno, pena la sospensione e la cancellazione dall’Albo stesso.
  • La validità dell’iscrizione alla categoria 2bis è di 10 anni, ma se si ha intenzione e/o necessità di continuare a trasportare rifiuti, è obbligatorio procedere con il rinnovo entro 5 mesi dalla scadenza.